BES

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Nella scuola italiana i Bisogni Educativi Speciali o BES sono un gruppo di studenti definito per la prima volta nel 2012 con la D.M. Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Il gruppo include tutti coloro che hanno necessità di particolare attenzione nell’intervento educativo.

Suddivisone

I BES vengono suddivisi in 3 categorie:

  • Disabilità Errore nelle note: </ref> di chiusura mancante per il marcatore <ref>Il termine handicap è usato in ambito legislativo ancora oggi; fu introdotto da l.517/1977[1]</ref>tutti gli studenti che si caratterizzano per un deficit che ne inficia la vita sociale e per il quale vengono riconosciuti i diritti da legge 104/92. La condizione di disabilità viene certificata da una commissione dell’Azienda USL presieduta da un medico specializzato in medicina legale.

La legge 104/92 definisce così le persone con disabilità:

«portatori di minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»[2]
  • Disturbo evolutivo specifico: tutti gli studenti che presentano caratteristiche non certificabili da legge 104/92. La certificazione di disturbo evolutivo specifico è effettuata da un medico specializzato in Neuropsichiatria o Psicologia della Azienda USL o di un ente privato riconosciuto dal sistema nazionale sanitario.

Di questa categoria fanno parte i seguenti sottogruppi:

    • DSA: Disturbo Specifico dell'Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia),la certificazione di DSA non può avvenire prima della conclusone della classe seconda della scuola primaria
    • DOP: Disturbo Oppositivo Provocatorio
    • Discrepanza fra intelligenza verbale e non verbale a svantaggio della prima
    • Deficit delle abilità non verbali
    • ADHD: disturbo da deficit di attenzione e iperattività; spesso in comorbidità con altri disturbi dell’ età evolutiva
    • Disturbi dello spettro autistico lieve
    • Funzionamento intellettivo limite o borderline
  • Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: tutti coloro che riportano difficoltà emotive, derivanti da trauma, comportamentali, di natura sociale ed economica e/o linguistica e culturale, derivanti da famiglie conflittuali, disgregate, con episodi di maltrattamento o eventi drammaticiErrore nelle note: </ref> di chiusura mancante per il marcatore <ref>

Tuttavia, una svolta decisiva a favore della democratizzazione dell’accesso all’istruzione, è avvenuta per mezzo della legge 517 del 1977 che aboliva le classi differenziali e garantiva a tutti gli alunni con handicap la frequentazione delle scuole elementari e medie inferiori.

A tale scopo, questa legge prevedeva l’istituzione della figura dell’insegnante di sostegno a supporto degli alunni con minorazione psico-fisica (i docenti specializzati delle scuole differenziali furono assegnati alle scuole normali), normava il numero massimo di alunni per classe e specificava quali fossero gli interventi obbligatori per l’integrazione degli alunni disabili da parte dello Stato e degli Enti Locali.[3]

A seguire, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 e della Circolare Ministeriale 262/88, venne assicurata la frequenza degli alunni portatori di handicap alla scuola secondaria di secondo grado. Ma la legge che tutelerà in maniera più dettagliata il diritto d’istruzione degli alunni con handicap sarà la l. 104/1992 o Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Questa, oltre a dare la definizione di persona con handicap, norma nel dettaglio gli obblighi della scuola, da sola o in collaborazione con altri enti, al fine di garantire l’integrazione degli alunni disabili.

Fra le indicazioni, l'insegnante di sostegno viene riconosciuto per la prima volta come docente co-curricolare della classe dove è inserito l’alunno/a al quale è assegnato; pertanto, diventa collaboratore e responsabile assieme agli altri docenti dell’integrazione e dell’istruzione nella classe.

Secondo la l.104/92 gli alunni con handicap possono frequentare la scuola dell’obbligo fino al 18° anno d’età ed è consentita una terza ripetenza per classe.

Fra le altre novità previste, la legge istituisce i GLHO (Gruppo di Lavoro sull’Handicap Operativo) che hanno il compito di redigere e sottoscrivere i documenti che esplicitano il percorso educativo in ottica di sviluppo completo della persona e della sua autonomia.

Questi documenti sono:

  • Diagnosi Funzionale: la descrizione dettagliata della compromissione dello stato psicofisico dell’alunno/a
  • Piano Dinamico Funzionale: l'analisi dei punti di forza e debolezza per lo sviluppo potenziale dell’alunno/a
  • Piano Educativo Individualizzato: documento in cui vengono inseriti gli interventi per l’educazione, istruzione ed integrazione

La l.104/92 assegna alle Province e ai Comuni la responsabilità dell’assistenza individuale per gli alunni con handicap. A tutt’oggi nelle scuole italiane alcuni alunni disabili sono seguiti anche da personale educativo specializzato nell’assistenza alla persona e reclutato dai Comuni.

Le pari opportunità nella scuola italiana per gli alunni stranieri sono state riconosciute da norme emanate nel tempo a partire dal Decreto del Presidente della Repubblica 722/1982 ove si normano le azioni per la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

Il percorso della loro integrazione passa poi per diverse Circolari Ministeriali negli anni Novanta (CM n.301/1989, CM n.205/1990, CM n.73/1994) fino alla Legge 189/2002 e alle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006.

Nel 2010, infine, la legge 170 definisce per la prima volta come D.S.A. gli alunni con dislessia, disortografia, disgrafia, e/o discalculia e delega al sistema di istruzione il compito di individuare le modalità didattiche adeguate a formare e valutare gli studenti con queste caratteristiche.

Ogni Istituto Scolastico, quindi, dovrà predisporre il documento utile (Piano Didattico Personalizzato o PDP) dove concordare con le figure coinvolte (docenti, operatori sanitari e genitori) il percorso educativo adeguato.

Lo stato attuale

Per gli alunni disabili sono ancora valide le indicazioni della legge 104/92 ma queste si arricchiscono di specificazioni successive come il D.P.R. 122/2009 inerente la valutazione e le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, nota MIUR prot. 4274, 4 agosto 2009.

Queste ultime costituiscono il vademecum unico per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità.

Per ciò che riguarda gli altri sottogruppi B.E.S., oltre a tener presente la l. 170/2010, attualmente si fa riferimento alla D.M. del 27 dicembre 2012, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica.

[4]

B.E.S. nella scuola primaria

Ogni Istituto Scolastico è dotato di un organo interno formato da personale docente, il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), che si occupa di eseguire attività utili all’integrazione e da insegnanti dedicati (le Figure Strumentali) che collaborano con il Dirigente Scolastico promuovendo e sovrintendendo alle azioni per l’inclusione. Le Figure Strumentali redigono ogni anno, entro giugno, il PAI (Piano Annuale d'Inclusione). Questo contiene le linee guida dell’Istituto per la promozione dell’inclusione sia nei rapporti con le famiglie che in ambito didattico e organizzativo; viene di volta in volta aggiornato il numero e la tipologia di BES iscritti.

In assenza di certificazione, i docenti possono prevedere strumenti di osservazione sistematica per l’individuazione precoce dei casi sospetti (quali, ad esempio, le prove MT per la scuola primaria). Se dai test risulta essere presente un sospetto di difficoltà, gli insegnanti devono compilare un modello di segnalazione al quale allegare la relazione dettagliata dell'osservazione effettuata e sottoporre il tutto ad esame e controfirma da parte del Dirigente Scolastico.

Una volta controfirmato e protocollato dalla segreteria dell’Istituto, gli insegnanti useranno il documento di segnalazione come comunicazione alla famiglia affinché si solleciti un approfondimento da parte del pediatra e delle strutture preposte.

La didattica

Sul piano didattico le scelte operabili sono due:

  • Didattica individualizzata: si agisce su obiettivi comuni alla classe ma adottando attività di recupero individuali in aula o fuori da essa
  • Didattica personalizzata: si può decidere di operare su obiettivi comuni, su obiettivi minimi oppure anche diversificati rispetto alla classe, adottando strategie metodologiche utili a promuovere il successo di tutti come il frazionamento dei compiti in sotto obiettivi, la concessione di più tempo per lo svolgimento di esercizi e/o verifiche, l'adozione di strumenti compensativi e/o dispensativi ecc.

Ogni scelta dovrà essere formalizzata e condivisa con la famiglia per garantire un continuum formativo. Questo si applica alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) nel caso di disabilità o del Piano Didattico Personale (PDP) nel caso di tutte le altre categorie BES.

In caso di certificazione di disabilità, la classe in cui è inserito l’alunno/a godrà di ore variabili di supporto da parte di un insegnante di sostegno in funzione della Diagnosi Funzionale (minimo 4 ore, massimo 22 ore alla settimana). Il team docenti, assieme all’ equipe sanitaria, il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) e i genitori (tutti facenti parte il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione o GLO), elaboreranno il Piano Didattico Funzionale (PDF) ove riportare, sulla base della diagnosi funzionale, i punti di forza e debolezza del discente nelle aree cognitiva e dell’apprendimento, affettivo-relazionale, dell’autonomia, comunicazione e del linguaggio.

A seguire sarà redatto, sempre dal GLO, il PEI ove riportare i dati anagrafici, le informazioni sul contesto familiare, la Diagnosi Funzionale e, per ogni area, gli obiettivi, le metodologie, i facilitatori e le eventuali barriere per il loro raggiungimento. Per l’area degli apprendimenti si può scegliere un percorso uguale alla classe di appartenenza oppure parallelo (nel secondo caso saranno riportate tutte le modifiche relative agli obiettivi, sotto obiettivi e modalità di valutazione).

In caso di Disturbo evolutivo specifico o di svantaggio socio-economico-culturale, in presenza o assenza di diagnosi, il team docenti redige il PDP. In questo documento devono essere riportati i dati anagrafici dell’ alunno/a, il suo profilo didattico (le abilità in ambito didattico e comportamentale e le strategie che usa per apprendere rilevate dal team docenti), gli obiettivi curricolari (se DSA gli obiettivi sono quelli generali, se altro BES gli obiettivi sono definiti a livelli minimi), attività individualizzate, attività personalizzate, gli strumenti compensativi e dispensativi usati (l’uso di sintetizzatori vocali, dispositivi di video scrittura e correttore automatico, dispensa dall’ uso di alcuni caratteri nella scrittura, uso della calcolatrice ecc.), la tipologia di valutazione adottata e il patto con la famiglia.

Gli alunni stranieri possono essere esonerati dallo studio della lingua L2 a vantaggio del rinforzo dell’italiano, se necessario.

Se sono alunni che lo necessitano, il team docente, attraverso la segreteria, può far richiesta di un mediatore culturale per favorire l'inserimento dell'alunno straniero.

La valutazione

Alla scuola primaria esistono due tipi generali di valutazione: quella interna e quella esterna.[5]

Per valutazione interna si intende quella valutazione operata dal team docente per ogni classe. Per valutazione esterna si intende la valutazione attuata attraverso test redatti da un organo nazionale (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione o INVALSI).

Durante le prove di valutazione per gli alunni con BES è previsto che essi possano avvalersi di sussidi e ausili o anche di prove differenziate secondo quanto inserito nel PDP. Per le prove INVALSI i docenti dovranno dichiarare su piattaforma dedicata la necessità degli ausili. La valutazione interna seguirà, comunque, le indicazioni date per tutti gli studenti: valutazione descrittiva secondo obiettivi e livelli (i gradi sono: in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato)ref>https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/Presentazione%20Ordianza%20e%20Linee%20guida%20valutazione%20primaria%20-15%20dicembre.pdf</ref>

Nel caso di alunni con disabilità che seguono un percorso didattico differenziato dalla classe di appartenenza è previsto l’esonero dalle verifiche nazionali sulle conoscenze e abilità e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa.

[6]

Note

  1. Giuseppe Mariani, Riccardo Pagano, Il nuovo concorso a cattedra nella scuola primaria, p.459
  2. Art. 3, Legge 104/92
  3. La l. 517 del 1977 agevolò anche l’espansione della scolarizzazione sul territorio nazionale perché rendeva illegale il lavoro minorile e prevedeva l’attivazione di corsi di studio di 150 ore per i lavoratori che non avevano conseguito il diploma di scuola media negli anni precedenti.
    • Rosanna Calvino, Andrea Gradini, Concorsi a cattedre: avvertenze generali per tutte le classi di concorso, Rimini, Maggioli Editore, 2012
    • Giuseppe Mariani, Riccardo Pagano (a cura di), Il nuovo concorso a cattedra nella scuola primaria: manuale per la preparazione al concorso e per l'esercizio della professione, Napoli, EdiSES, 2012
    • Annapaola Capuano, Franca Storace, Luciana Ventriglia, BES e DSA: la scuola di qualità per tutti, Firenze, LibriLiberi, 2013
    • Comitato scientifico nazionale per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell' infanzia e del primo ciclo d'istruzione (a cura di), Indicazioni nazionali e nuovi scenari, DG ORDINAMENTI, 2018
  4. La scuola prima del 2003 era suddivisa in primaria e secondaria, ogni ordine era considerato ciclo unico d’ istruzione, pertanto, al termine della scuola primaria, veniva effettuato un esame di stato per valutare l’idoneità al passaggio di ordine successivo. Con legge 58/2003, il primo ciclo d’ istruzione diventa di otto anni costituito da scuola primaria e secondaria di primo livello unite; scompare, pertanto, l’esame al termine della primaria.

Bibliografia

  • Rosanna Calvino, Andrea Gradini, Concorsi a cattedre: avvertenze generali per tutte e classi di concorso, Rimini, Maggioli Editore 2012
  • Giuseppe Mariani, Riccardo Pagano (a cura di), Il nuovo concorso a cattedra nella scuola primaria: manuale per la preparazione al concorso e per l' esercizio della professione, Napoli, EdiSES, 2012
  • Dario Ianes, Sofia Cramerotti e Flavio Fogarolo, Costruire il nuovo PEI alla primaria, Trento, Erickson, 2021
  • Annapaola Capuano. Franca Storace e Luciana Ventriglia, BES e DSA: la scuola di qualità per tutti, Firenze, LibriLiberi, 2013
  • https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/Presentazione%20Ordianza%20e%20Linee%20guida%20valutazione%20primaria%20-15%20dicembre.pdf
  • Comitato scientifico nazionale per le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell' infanzia e del primo ciclo d'istruzione (a cura di), Indicazioni nazionali e nuovi scenari, DG ORDINAMENTI, 2018